Tassa di soggiorno per la seconda casa

Prerogativa per il pagamento della tassa di soggiorno è il soggiorno provvisorio per scopi turistici in unità abitative in comuni della regione, che non corrispondono al comune di residenza.

Chi deve pagara la tassa di soggiorno per la seconda casa?

Sono debitori della tassa di soggiorno per la seconda casa proprietari, occupanti, affittuari e locatori che occupano la loro seconda casa nell’arco di un anno per un tempo limitato ed a scopo turistico.

Non sono soggetti alla tassa di soggiorno i cittadini emigrati che sono registrati all’anagrafe come italiani residenti all’estero.

Entitá della tassa

La tassa è unica ed annuale e si compone nel seguente modo:

  • dalla tassa di base corrispondente alla categoria in cui è stata inquadrata l’abitazione;
  • da una tassa variabile in base alla grandezza ed alla categoria dell’unità abitativa misurata in metri quadrati calpestabili

Comunicazione della unitá abitativa

 La comunicazione all’amministrazione comunale ha lo scopo di inquadrare l’uso e le peculiarità dell’unità abitativa e di dimostrare che nell’arco di un anno l’abitazione ha una valenza turistica per il proprietario, per l’usufruente o per persone terze che hanno affittato o prestato l’immobile.

Le persone che stipulano contratti di locazione devono provvedere alla comunicazione annualmente.

Il proprietario o l’usufruente ha l’obbligo di comunicare eventuali modifiche o miglioramenti dell’unità abitativa.

Il proprietario ha la possibilità di comunicare eventuali peggioramenti strutturali dell’unità abitativa allo scopo di riqualificare l’immobile al fine di un nuovo inquadramento.

Nel caso in cui l’unità abitativa non è stata usata nell’arco di un anno (da gennaio a dicembre), il proprietario deve rilasciare una dichiarazione annuale.

La dichiarazione deve essere presentata su modulo prestampato e recapitato all’ufficio comunale dell’imposte entro il 31.12 del corrispettivo anno.

Inquadramento nella propria categoria

 L’unità abitativa è classificata in base al luogo, equipaggiamento e caratteristica dell’abitazione ed inquadrata secondo la delibera della giunta comunale nella categoria I, II, III oppure IV.

Se non perviene nessun tipo di qualificazione l’unità abitativa verrà inquadrata d’ufficio.

Uso dell'abitazione da parte di affittuari

 Le persone che utilizzano l’abitazione a titolo di affittuario a scopo turistico devono indicare nella comunicazione esattamente i giorni che realmente occupano l’abitazione. La tassa sarà quindi calcolata in base ai giorni effettivi d’uso (minimo 30 giorni e massimo 90 giorni all’anno). Se l’abitazione è utilizzata per 90 giorni e più, allora sarà calcolata la tassa per l’intero anno.

Tariffe per categoria per l'anno 2010

1. categoria

 Tassazione di base: Euro 108,46

Tassazione aggiuntiva:

  • da 0 metri quadrati a 80 metri quadrati = Euro 0.387
  • da 81 metri quadrati a 150 metri quadrati = Euro 0,542
  • da 151metri quadrati = Euro 0,775

2. categoria

 Tassazione di base: Euro 61,97

Tassazione aggiuntiva:

  • da 0 metri quadrati a 80 metri quadrati = Euro 0,310
  • da 81 metri quadrati a 150 metri quadrati = Euro 0,465
  • da 151 metri quadrati = Euro 0,620

3. categoria

 Tassazione di base: Euro 30,99

Tassazione aggiuntiva:

  • da 0 metri quadrati a 80 metri quadrati = Euro 0,232
  • da 81 metri quadrati a 150 metri quadrati = Euro 0,387
  • da 151 metri quadrati = Euro 0,542

4. categoria

Tassazione di base: € 23,24

Tassazione aggiuntiva:

  • da 0 metri quadrati a 80 metri quadrati = Euro 0,194
  • da 81 metri quadrati a 150 metri quadrati = Euro 0,310
  • da 151 metri quadrati = Euro 0,465

Questa tassazione si riferisce all’intero anno (da gennaio a dicembre) ed è calcolata indipendentemente dal numero della persone che hanno soggiornato nell’abitazione e dalle notti in cui hanno usufruito dell’unità abitativa.

Ricorsi

Contro la delibera della giunta comunale è consentito il ricorso alla giunta provinciale sia per motivi legali, sia per motivi oggettivi d’applicazione. Il ricorso deve pervenire entro 30 giorni dall’invio dell’inquadramento dell’unità abitativa da parte dell’amministrazione comunale direttamente o per raccomandata con ricevuta di ritorno. La decisione presa dalla giunta comunale sarà inviata all’interessato e al comune. Il ricorso si intende respinto se non perviene nessuna risposta entro 90 giorni dal invio del ricorso stesso.

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